Pignoramento presso terzi art 501 cpc: tutto quello che devi sapere sui termini a comparire e su tutto il resto
Il pignoramento presso terzi ha lo scopo di imporre del debitore sottoposto alla procedure un vincolo di destinazione in favore del soggetto che procede con l’espropriazione.
In sostanza con il pignoramento presso terzi si vincolano beni o somme di denaro del debitore che si trovano nella sfera di disponibilità di un terzo (ad esempio depositi bancari, conti postali o quote sociali), da questa caratteristica deriva la definizione di pignoramento presso terzi.
Come si realizza il pignoramento presso terzi
Il pignoramento di crediti del debitore nei confronti di terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e si esegue mediante atto notificato al terzo ed al debitore.
Tale atto per la sua validità richiede la presenza di alcuni elementi essenziali, in mancanza dei quali l’atto di pignoramento è da considerare giuridicamente inesistente.
Nello specifico l’atto deve contenere i seguenti elementi:
- L’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto
- L’indicazione – anche generica – delle somme o delle cose dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza autorizzazione del giudice
- La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
- La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo
Poiché il pignoramento presso terzi costituisce una cosiddetta fattispecie complessa, questo non si perfeziona con la sola notificazione dell’atto introduttivo, ma è necessaria la dichiarazione del terzo sull’ammontare del credito vantato nei confronti del debitore o l’accertamento giudiziale del credito.
Termine dilatorio previsto dall’art. 501 del Codice di Procedura Civile
Nell’indicare l’udienza di comparizione del terzo e del debitore deve essere rispettato il termine previsto dall’art. 501 del cpc.
Tale norma prevede che: “l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non sono decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata”.
L’art. 501 cpc disponendo che l’istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta de non decorsi dieci giorni dal pignoramento, fatta eccezione per le cose deteriorabili, fissa un termine dilatorio a per consentire al debitore di evitare la vendita o l’assegnazione dei beni (ad esempio chiedendo la riduzione del pignoramento o la sua conversione).
Con riferimento al termine va precisato che lo stesso è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, poiché la sospensione riguarda tutti i termini processuali senza distinzione tra quelli acceleratori e dilatori. Pertanto per effetto di tale sospensione il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo feriale
L’inosservanza del termine previsto dall’art. 501 cpc
L’inosservanza del termine fissato dall’art. 501 cpc non determina la nullità del pignoramento, ma solo l’invalidità dell’istanza e dei successivi atti e provvedimenti esecutivi.
La giurisprudenza ha in diverse occasioni precisato la nullità degli atti in caso di mancato rispetto del termine dilatorio si produce anche se il giudice dell’esecuzione ha fissato il termine per la comparizione dopo la scadenza del termine stesso.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito in più occasioni che il mancato rispetto del termine dilatorio da luogo ad una nullità sanabile che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né può essere dedotta oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, a meno che il debitore non provi di non aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di tale udienza.
La norma prevede un eccezione per le cose deteriorabili per le quali la vendita può essere disposta immediatamente senza l’osservanza del termine dilatorio di dieci giorni decorrere dal pignoramento.