730 spese sanitarie: Come funziona? Chi è tenuto all’invio?
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%, esclusivamente se l’importo supera la franchigia di 129,11 € (diversamente non si ha diritto ad alcuna detrazione).
Sommando tutte le spese sostenute ogni contribuente deve sottrare il valore di franchigia e la detrazione spettante sarà pari al 19% del valore ottenuto.
Ma quali dati è possibile inviare?
Chi è tenuto all’invio?
E come trasmettere i dati al sistema TS?
Proviamo a rispondere insieme ad alcuni dei principali quesiti sul tema.
- Quali dati si possono inviare
È possibile inviare tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche. L’obbligo riguarda tutti i dati dei documenti di spesa (scontrino, fattura elettronica, fattura cartacea, ricevuta) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.
- I termini di trasmissione: le novità per il 2021
La trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino. Ma dal prossimo anno, le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 andranno comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Una novità sancita dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanza (n. 270 del 29 Ottobre) che adegua il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione delle spese mediche e veterinarie. Per le spese sostenute nel 2020 il termine della trasmissione resta fissato al 31 gennaio dell’anno successivo, ossia al 2021.
- Le modalità di trasmissione
I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:
- Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line).
- Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
- Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)
- Chi deve inviare i dati
Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:
- Le strutture della sanità militare;
- La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- Gli iscritti all’albo dei biologi;
- Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.
Nella maggior parte delle circostanze tali strutture e questi professionisti si avvalgono di gestionali medici attraverso cui gestire sia l’emissione della fattura al paziente che l’invio dei dati di spesa sanitaria al sistema TS. Come, ad esempio, i software per la sanità Doctor Manager, che permettono ad ambulatori e studi medici di riepilogare in pochi secondi le fatture emesse e di procedere automaticamente alla spedizione massiva delle fatture. Queste semplificazioni permettono di evitare criticità ed errori ed abbattere notevolmente i costi di gestione.
- I pagamenti tracciabili: quali sono i dati che si è obbligati ad inviare
Tenuto conto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, che prevede che i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema TS, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità di pagamento tracciabili. Ad ogni modo, gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o non tracciabili, ma nel caso in cui il pagamento avvenga in contati (pagamento non tracciabile) il paziente non potrà portarlo in detrazione Irpef.
- Chi può opporsi all’invio della spesa sanitaria al sistema TS
L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che ogni cittadino ha diritto di opporsi oralmente alla trasmissione della spesa sanitaria. In questo caso l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la dicitura: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.